Può capitare, e capita spesso, che qualcuno a garanzia di un pagamento futuro emetta un assegno postdatato, ossia un assegno sul quale viene indicata una data futura e comunque successiva a quella di effettiva compilazione.
Le intenzioni in questa procedura sono chiare: generalmente le due parti concordano un pagamento posticipato (o a rate), e quindi attraverso l’emissione dell’assegno il debitore di fatto si sta impegnando a pagare la somma alla scadenza stabilita, che coincide con la data indicata sull’assegno.
L’assegno, in questo modo, avrebbe anche una funzione di garanzia, ossia quella di garantire al creditore il pagamento alla scadenza stabilita.
È corretto questo modo di procedere?
Assegno vs cambiale
Partiamo da quanto appena scritto.
L’assegno postdatato avrebbe anche una funzione di garanzia, ma proprio questa funzione è la stessa funzione della cambiale. Si tratterebbe dunque di una duplicazione, con la differenza, però, che la cambiale paga, al momento dell’acquisto, paga l’imposta di bollo al 12 per mille, mentre l’assegno invece no.
Quindi, primo problema, l’emissione di assegni postdati determina l’evasione fiscale da parte di chi li emette.
Inoltre, secondo problema, nonostante quanto si possa credere, l’assegno post-datato non offre alcuna sicurezza a chi lo riceve. Infatti, se al momento (futuro) dell’incasso sul conto corrente del debitore non ci siano soldi sufficienti a pagare l’assegno, questo risulterà scoperto. Il creditore non riceverà quanto gli spetta e il debitore invece verrà sanzionato con una multa o addirittura protestato, ossia in altre parole bollato come cattivo pagatore.
Assegno postdatato, quando incassarlo?
Oltre ai problemi (alcuni) di cui abbiamo detto, l’altra questione è questa: quando si può incassare un assegno postdatato? o meglio, è necessario attendere la data indicata sull’assegno per poterlo incassare o è possibile anche farlo prima?
L’assegno per definizione è “pagabile a vista” nel giorno di presentazione allo sportello della banca, e quindi il creditore il pagamento immediato anche se sul titolo fosse indicata una data futura. Tuttavia, in questo caso, sarà necessario procedere alla regolarizzazione fiscale con il versamento sia dell’imposta di bollo pari al 12 per mille dalla somma in esso riportata (come per le cambiali) sia delle sanzioni previste in materia di bollo.