È l’accordo con il quale uno o più soci escludono gli altri soci dalla partecipazione agli utili della società o, viceversa, escludono le proprie partecipazioni dalle perdite. Si tratta, dunque, di un accordo svantaggioso concluso tra i soci di una società, e quindi vietato e nullo.
È previsto dall’art. 2265 del codice civile per le società di persone (società semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice) ma è applicabile anche a tutti gli altri tipi di società.
L’espressione “patto leonino” deriva da una favola di Fedro, poi ripresa da Esopo, in cui un asino stringe un’alleanza con un leone ma alla finisce sbranato.