Quando parliamo (di diritto) di proprietà di un immobile abbiamo tutti un’idea abbastanza precisa in testa, o piuttosto abbiamo chiaro quello che, in quanto proprietari, possiamo fare.
Se sono proprietario di una casa, posso abitarci, posso affittarla o mille altre cose.
Se sono proprietario di un terreno posso costruirci sopra una casa, un palazzo oppure posso scavare per farci un bunker 🙂 o qualcos’altro.
Ma fino a dove posso costruire in alto e fino a dove posso scavare? In altre parole, fino a dove si estende il mio diritto di proprietà in alto (cioè verso il cielo) o in basso (cioè sottoterra)?
La risposta sembrerebbe abbastanza semplice, ossia all’infinito.
Anzi, mia nonna direbbe: ” Quello che è mio è mio e ci faccio quello che voglio!“.
Non è esattamente così. Cerchiamo di capire meglio.
I limiti (in alto e in basso) del diritto di proprietà
Usando un’espressione latina si dice che la proprietà si estende, come dicevano i Romani, “usque ad sideras et ad inferos“, che significa “fino alle stelle (in alto) e fino agli inferi (in basso)”.
In senso verticale, cioè, la proprietà non avrebbe limiti. Questo principio vale ancora oggi però con alcune precisazioni.
Infatti, il codice civile stabilisce che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene (ndr: e fino a qui è quello che abbiamo detto sino ad ora) e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera a condizione che non provochi danno al vicino (primo limite).
Inoltre, il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (secondo limite).N.B.: per avere interesse ad escludere tali attività, vanno considerate le concrete (e non astratte) possibilità di utilizzazione del suolo stesso ovvero le future possibili utilizzazioni che il proprietario, potendolo, potrebbe farne.