È la somma che deve essere corrisposta mensilmente che viene stabilita dal giudice al momento della separazione a favore del coniuge economicamente più debole e a carico dell’altro coniuge.
L’assegno di mantenimento viene concesso su istanza di parte, cioè non può essere stabilito d’ufficio (ossia in maniera automatica) dal giudice.
Non si può rinunciare preventivamente all’assegno di mantenimento, ma lo si può fare durante la separazione se entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Anche in caso di rinuncia, però, il coniuge che successivamente perdesse tale autosufficienza, potrebbe richiedere nuovamente l’assegno.